Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25478 del 2021, pronunciandosi su una questione di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: “l’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo provvisorio successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Laddove ricorra, invece, quest’ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell’esecuzione e, solamente quando sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all’esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
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