In tema di dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall., il susseguirsi di due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria anche nell’ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale.
In tali termini si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12858/2021 con la quale, accogliendo le argomentazioni sollevate dallo Studio, ha dichiarato l’inefficacia del pagamento avvenuto in pendenza di concordato in bianco.
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https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2021/10/Sentenza-n.12858-del-2021.pdf