È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 2545 terdecies c.c., art. 2082 c.c., e art. 1, L. fall., la società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. L’accertamento della natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
Leggi il documento completo: