Il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti, decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza, stante l’inidoneità della comunicazione ex art. 92 l.f. dell’avviso al creditore.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella recentissima sentenza n. 12154/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, pronunciata in favore di Juliet S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe.
Allegato: Sentenza n. 12154_2021.