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ACF Regulation: CONSOB Amendments

By News

Consob, following the public consultation, with resolution no. 21867 of May 26, 2021, made some changes to the Regulations concerning the Arbitrator for Financial Disputes (ACF) approved with resolution no. 19602 of May 4, 2016, aimed at streamlining the procedure and improving its functioning.

The ACF Regulation, as expressly provided for by Article 8 (entitled “Periodic Review”) of the Regulation concerning the procedures for the adoption of general regulatory acts, adopted by Consob with resolution no. 19654 of July 5, 2016, is subjected to “periodic review, at least every three years from the date of adoption”, assessing its suitability to achieve the objectives pursued, in relation to the overall burden of the regulatory framework, which will affect the operation of an out-of-court instrument.

In this context, without prejudice to the limit of competence for a value of five hundred thousand euros, which has proved adequate to absorb the prevalent part of the disputes, the changes will concern aspects of particular interest such as:
1. the alignment of the definition of intermediaries, relevant for the purposes of the Regulation, with the new definitions of “portal managers” and “entities authorized for insurance distribution” introduced by the most recent amendments to the Consolidated Financial Act;
2. the extension of the scope of operations of the ACF to disputes relating to the violation of the obligation to deliver to the investor the document containing the key information referred to in Articles 13 and 14 of Regulation (EU) no. 1286/2014;
3. the establishment of a ten-year seniority term for the events to be submitted to the ACF;
4. the introduction of cases of inadmissibility of the appeal such as the pending arbitration or jurisdictional proceedings, the existence of a previous decision on the merits taken by the ACF, or the outcome of a judicial or arbitration proceeding;
5. the introduction of the obligation for the parties to use the forms on the website, thus favoring a document standardization process, useful for a more rapid definition of the procedure;
6. the introduction of provisions aimed at facilitating the amicable settlement of the dispute and the fulfillment of decisions, such as the possibility of late fulfillment by the unsuccessful intermediary with the consequent cancellation of the news of its original non-fulfillment;
7. the discipline in a more precise way of the system of deadlines for the conclusion of the procedure in order to speed up the decision-making phase;
8. the possibility for the parties to request a suspension of the proceedings aimed at reaching an agreement between them.

The amendments will come into force from October 1, 2021 and will apply to all appeals launched after the aforementioned date.

Attachment: Gazzetta ufficiale 7 giugno 2021 n.134

Bill amending Chapter VI of Title X of the Private Insurance Code, A.S. no. 1217

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The Bill in question proposes to bring regulatory changes to Chapter VI of Title X of the Private Insurance Code, in particular on the expert activity, first of all providing for the establishment of a “register” of insurance experts, in place of the current “role”, to be attributed under management to CONSAP, also in order to limit a phenomenon of presumed deprofessionalization of the category of experts.

Il DDL, segnatamente, mira ad un generale riordino della materia peritale che si basa su tre linee di azione, ossia quelle di:

a) porre l’accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della CONSAP;
b) esplicitare un divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno;
c) attribuire la quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di ac­cordo fra compagnie ed associazioni di ca­tegoria.

Più in particolare, lo riforma prevede la costituzione e l’organizzazione dell’albo in due sezioni, affidandone la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP.

Nella prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti con­ seguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti invece coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

Sono invece esclusi dall’iscrizione all’albo oltre agli agenti, ai media­tori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di as­sicurazione, di società partecipate o control­late dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

Dopo una breve sintesi sul DDL e sugli obbiettivi che questo mira a conseguire, si evidenziano alcuni aspetti che non sono stati colti nel disegno di legge in commento e che, a nostro avviso, potrebbero essere meritevoli di un maggior approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, come di seguito sintetizzati:

1. si potrebbe esplicitare la previsione secondo la quale anche i periti nominati dai Tribunali devono essere iscritti all’albo;

2. circa l’evenienza di vietare l’attività peritale a dipendenti delle imprese di assicurazione, si potrebbe eventualmente valutare un confronto con l’Associazione di categoria per verificare se tale novità sia in linea con i desiderata delle compagnie. In ogni caso, la tutela del danneggiato non sembra inficiata dal fatto che la perizia venga svolta da una impresa assicuratrice piuttosto che da un professionista comunque incaricato e remunerato dalla stessa impresa;

3. la proposta di assegnare a Consap la determinazione dei criteri e delle tariffe per l’affidamento degli incarichi peritali, se non gli affidamenti stessi, appare rilevante e atta a potenziare il ruolo della Concessionaria;

4. la valutazione dei danni arrecati a veicoli storici rappresenta una casistica limitata rispetto a quella che riguarda i veicoli “normali”. D’altronde, nulla vieta che il concorso peritale gestito da Consap possa includere – in aggiunta alle ordinarie prove di esame e su base esclusivamente volontaria del concorrente – quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, consentendo al concorrente che li superi di fregiarsi a tutti gli effetti del relativo titolo di specializzazione;

5. sulla estensione dell’attività peritale alla ricostruzione della dinamica dei sinistri non si ravvisano motivi ostativi.

In conclusione, pur tenuto conto che il DDL presenta ampi spazi di miglioramento, si ritiene che l’iniziativa, atta a consentire un ampliamento importante dei compiti attribuiti a Consap e un ancora maggiore coinvolgimento della società nel comparto assicurativo in bonis, possa considerarsi meritevole di essere seguita con attenzione.

Allegato: DDL 1217

L’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria alla luce della legge delega A.C. 1494 Benamati

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La nuova Proposta di legge delega A.C. 1494 Benamati sul tema dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, si colloca nel più ampio processo di riforma fallimentare a opera della Commissione Rordorf, che è sfociata, da ultima, nella stesura di un nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la cui totale entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe.

L’attuale regolamentazione della procedura di amministrazione straordinaria si articola in una disciplina base contenuta nella legge Prodi bis (decreto legislativo n. 270/1999) e una speciale, contenuta nella legge Marzano (decreto legge n. 347/2003).

Per l’accesso alla procedura, le due leggi prevedono discipline diversificate tra loro che ne circoscrivono l’accesso a determinati requisiti di carattere dimensionali ed economico-finanziario.

La differenza tra le due, è riscontrabile nella cosiddetta fase di osservazione, presente nella disciplina della Prodi-bis, in cui il tribunale accerta con sentenza il ricorrere del requisito della concreta prospettiva di recupero dell’equilibrio economico. Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge Marzano, invece, l’ammissione alla procedura straordinaria è immediata, e solo eventualmente su ricorso del creditore, interviene il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il delineato quadro normativo è stato quindi oggetto di una serie di interventi legislativi disorganici che si sono susseguiti negli anni, il cui risultato è sfociato in una procedura che si è rilevata complessa, inadeguata e inefficace per la tutela di tutti gli interessi coinvolti ed in particolare:

  • la salvaguardia del valore di avviamento;
  • la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • la tutela del ceto creditorio.

Questi tre menzionati valori sono stati posti alla base dell’iniziativa legislativa, avuto riguardo della nuova concezione del diritto fallimentare che, a partire dagli anni Settanta, ha vissuto una rivoluzione “copernicana”, spostando il contesto applicativo da procedure di carattere meramente liquidatorio, in favore di istituti rivolti alla tutela della continuità aziendale.

Tale cambio di prospettiva è il risultato anche del diverso interesse con cui il ceto creditorio ha iniziato a porsi con riguardo al maggior grado di soddisfacimento, garantito non più dalla unica soluzione della liquidazione degli asset d’impresa, ma piuttosto nell’utilizzare tale opzione come extrema ratio, laddove non ricorrano concrete prospettive di risanamento aziendale.

Pertanto, l’obbiettivo primario della riforma è quello di contemperare l’interesse dei creditori con quello della continuità dell’impresa.

A tal fine, si è reso necessario configurare la procedura come rimedio eccezionale, utilizzabile solo qualora vi sia l’accertamento sull’effettiva recuperabilità della grande impresa in crisi.

Pertanto, oltre alle concrete prospettive di continuità aziendale, la PDL, per l’accesso alla procedura, richiede la presenza di un requisito esclusivamente quantitativo, rappresentato da un rilevante profilo dimensionale, da quantificarsi sulla media del volume degli affari degli ultimi tre esercizi dell’impresa, oltre che da un numero di dipendenti pari ad almeno duecentocinquanta unità per la singola impresa e ottocento per le imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Dall’analisi dell’iter procedurale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, emerge una struttura molto simile allo schema bifasico già previsto dalla legge Prodi-bis, tenuto conto delle deroghe previste per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti e un volume d’affari pari a un multiplo significativo di quello individuato per le altre imprese operanti nei servizi pubblici essenziali (SIEG): in questi casi la PDL attribuisce al MISE il potere di disporre l’ammissione alla procedura, che deve essere confermata in tempi rapidi dal tribunale con la sentenza accertativa dei requisiti suindicati.

Dal momento del deposito della domanda di ammissione all’amministrazione straordinaria, presentata dal debitore, il tribunale ha infatti 10 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Al termine di tale fase, dunque, il tribunale ha a disposizione ulteriori 45 giorni di tempo per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, previo ottenimento del parere favorevole da parte del MISE, qualora risultassero comprovate le concrete prospettive di recupero dell’attività economica dell’impresa, salvo non ritenga necessario incaricare un professionista che attesti, nei successivi 30 giorni, la sussistenza degli effettivi presupposti di recupero.

Nello scenario appena sinteticamente rappresentato si arriverebbe a dedicare quindi circa 90 giorni alla sola fase di osservazione, un lasso di tempo forse troppo ampio per una procedura che dovrebbe essere improntata sulla massima celerità, ma che, di contro, consente un rilevante rafforzamento della struttura bifasica mediante una corretta valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque apprezzabile lo sforzo compiuto nella PDL di circoscrivere il rimedio della procedura di amministrazione straordinaria solo negli effettivi casi di recuperabilità dell’impresa in crisi. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile affiancare al requisito quantitativo di accesso alla procedura, un requisito di tipo qualititativo dell’impresa, che tenga conto, oltre che al livello occupazionale, anche del grado di strategicità dell’impresa, in quei settori nei quali lo Stato possa esercitare speciali poteri di intervento.

The Supreme Court of Cassation in Joint Session pronounces in favor of Juliet S.p.A.

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The dies a quo for the resumption of the process interrupted following the failure of one of the parties, starts from the judicial declaration of interruption pronounced at the hearing, given the unsuitability of the communication pursuant to art. 92 of the Bankruptcy Law of the notice to the creditor.

Thus established the Supreme Court of Cassation in Joint Session, in the very recent judgment no. 12154/2021, published on May 7, 2021, pronounced in favor of Juliet S.p.A., represented by Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe.

Attachment: Sentenza n. 12154_2021.

fchub.it – Compliance, between controls and regulator

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Review by Filippo Cucuccio, General Director of ANSPC – National Association for the Study of Credit Problems, published on the FCHub website, on the latest book by prof. Sanasi d’Arpe “Funzione di Compliance e nuovi modelli di governance dell’impresa bancaria” (“Compliance function and new governance models of the banking entity”).

In questa recente pubblicazione di Vincenzo Sanasi d’Arpe, accademico di lungo corso nel campo del Diritto dell’Economia e titolare di qualificate esperienze sul campo, che ne fanno uno dei maggiori esperti italiani in tema di gestione della crisi e del risanamento d’impresa, il tema della compliance viene svolto in un’ottica di risposta dinamica del mondo bancario, situandolo nell’ambito della configurazione dei nuovi modelli organizzativi, coerenti con lo sviluppo e con i radicali cambiamenti registrati dai contesti finanziari nazionale ed internazionale.

Il volume, articolato in cinque densi capitoli, prevede inizialmente un’accurata indagine ricostruttiva del sistema delle fonti normative dell’ordinamento italiano alle quali fare riferimento, punto di partenza indispensabile nell’affrontare il complesso tema della compliance. Un’indagine ampia, arricchita anche da importanti comparazioni di carattere internazionale, a conferma della matrice universale di questo tema.

Si passa poi a una valutazione approfondita della funzione compliance nell’attività bancaria, ponendola in relazione alla disciplina dei controlli interni già esistenti; un’analisi che permette di meglio valutarne il suo impatto finale, anche nella prospettiva specifica della mitigazione del rischio legale in genere e, più particolarmente, di quello reputazionale per l’impresa creditizia.

L’illustrazione del perimetro dei compiti su cui funzionalmente insiste la compliance nel modello organizzativo bancario offre all’A. l’opportunità per sottolinearne il ruolo centrale. Sia sul versante interno dell’impresa creditizia, in quanto punto focale di dialogo e di raccordo con le altre funzioni in essa esistenti, in particolare con le altre strutture di controllo nella prospettiva di adeguatezza organizzativa richiesta dal DLg 231/2001; sia su quello esterno, nella sua qualità di interlocutrice prima e privilegiata nei rapporti con i Regulators istituzionali, nazionali e sovranazionali.

Nel capitolo conclusivo di questo libro trova, infine, spazio la valutazione della funzione compliance nella prospettiva di un modello evolutivo della governance bancaria. Il lettore ha così la possibilità di meglio comprendere la crucialità di questa funzione in un momento storico punteggiato da significativi fattori di mutamento dei tratti caratteristici dell’ambito in cui opera l’impresa bancaria: il passaggio dalla Vigilanza strutturale a quella prudenziale, l’irrompere dell’ innovazione tecnologica nel mondo finanziario e l’accresciuta consapevolezza di dover attribuire un’importante dimensione etico – sociale all’attività creditizia.

In definitiva, questa pubblicazione costituisce un traguardo di valide e stimolanti riflessioni sul tema della compliance, oltreché un solido supporto per quanti nella professione bancaria si trovino a fronteggiare le nuove sfide del “fare banca”. Ed è anche una pubblicazione che si propone come un qualificato punto di partenza, utile per il lettore che voglia ulteriormente approfondire per proprio personale piacere conoscitivo questi specifici aspetti dei modelli bancari della nostra epoca contemporanea.

di Filippo Cucuccio


Recensione pubblicata su fchub.it

CONSAP – Simplification of insurance contracts, Vincenzo Sanasi d’Arpe: “Consap’s commitment alongside intermediaries”

By News

Intervention of prof. Vincenzo Sanasi d’Arpe in the field of insurance law, with particular reference to the issue of transparency and simplification of contracts.

Semplificazione dei contratti assicurativi, Vincenzo Sanasi D’Arpe: “L’impegno di Consap al fianco degli Intermediari per implementare i processi di semplificazione, stimolando trasparenza ed equità. La pandemia come eredità da sfruttare per la digitalizzazione del mercato assicurativo”

Si è svolto ieri il webinar «La semplificazione dei contratti assicurativi. Consenso, forma e trasparenza dall’età dell’emergenza all’età digitale», organizzato dalla cattedra di Banking and financial regulation dell’Università La Sapienza in collaborazione con il gruppo Helvetia.

Nel suo intervento, Vincenzo Sanasi D’Arpe, Amministratore Delegato Consap, professore straordinario di Diritto dell’economia e docente della Sapienza, ha fatto il punto sullo stato del diritto assicurativo soffermandosi in particolare sugli articoli cui si riconnette il tema della trasparenza e della semplificazione dei contratti: «Al di là delle interpretazioni semantiche, oggi la trasparenza si impone come un nucleo forte di principi dettati per la redazione e la presentazione dei documenti. A testimonianza della rilevanza del consenso informato e della clausola di buona fede da cui trae origine l’obbligo del clare loqui, di chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale».

Questo processo di correlazione tra trasparenza e semplificazione dei contratti, secondo Sanasi D’Arpe, appare già consolidato nel mercato bancario: «Le informative di Bankitalia devono ormai presentare semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela.» Sanasi D’arpe ha quindi sottolineato come oggi anche l’IVASS militi nella stessa ottica per ciò che riguarda il tema cruciale della semplificazione delle polizze assicurative: «In una lettera al mercato, nel 2018, l’Istituto di vigilanza ha stimolato l’industria assicurativa a un confronto tra intermediari e consumatori per individuare punti di convergenza e proporre soluzioni. Raccogliendo questa sollecitazione – ha proseguito – l’Ania ha assunto il coordinamento di un tavolo tecnico che ha prodotto delle linee guida che delineano una nuova struttura contrattuale di riferimento, che dev’essere più lineare e chiara possibile.»

L’AD si è poi soffermato sul ruolo sinergico di Consap, che, in virtù della sua funzione di assicuratore pubblico, dopo aver preso atto del cambiamento proposto è pronta a collaborare nell’implementazione di nuovi processi di semplificazione al fine di massimizzare la tutela dei consumatori, tanto più nell’età dell’emergenza sanitaria.

«Di questo cambiamento, che muta il sistema di compliance e gestione del rischio assicurativo, deve aver riguardo tanto il comparto privato quanto quello pubblico. Affiancando il mercato finanziario e assicurativo, Consap non può che far propria questa spinta alla semplificazione trasparente. Svolgere un ruolo sociale – ha chiarito – significa anche contribuire ad attualizzare i contenuti del diritto dei consumatori, degli assicurati e degli utenti, all’equità della relazione contrattuale. Si tratta di tutelare un diritto soggettivo e inequivocabile che Consap, nel suo ruolo istituzionale, intende veicolare nella coscienza collettiva in equilibrio con gli interessi degli intermediari. L’emergenza sanitaria – ha concluso Sanasi D’Arpe – ci lascerà un’eredità che nel futuro post-pandemico vedrà nella stipulazione a distanza, digitalizzata e chiara, il futuro del mercato assicurativo.»


Articolo pubblicato su www.consap.it

La Discussione – “Vincenzo Sanasi d’Arpe will lead CONSAP. A choice of quality and prestige”

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Prof. Vincenzo Sanasi d’Arpe will be the next CEO of CONSAP, the concessionaire company of public insurance services.

Il prof. Vincenzo Sanasi d’Arpe sarà il prossimo Amministratore delegato della CONSAP, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. Si tratta di una nomina di alto profilo professionale e di elevata competenza tecnica. Il Prof. Sanasi d’Arpe è un insigne avvocato  cassazionista, presiede il Comitato italiano del World Food Program (WFP), il Programma alimentare delle Nazioni Unite, insignito quest’anno del Premio Nobel per la Pace.

Sanasi d’Arpe  è un esperto di crisi d’impresa, ha una vasta esperienza come commissario straordinario e liquidatore di società (tra cui Cablelettra, Maflow, Selex, Autovox, IDI, SOGESI). E’ stato presidente di vari organismi di vigilanza,  Consigliere della Camera arbitrale presso l’Autorità dei Contratti pubblici (ora Anac), Consigliere del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica.

Docente di Diritto dell’Economia alla Sapienza ha pubblicato numerosi saggi sull’amministrazione straordinaria, sull’insolvenza delle imprese, sulla crisi e il risanamento dei gruppi bancari, sulla revocatoria fallimentare, sulle fondazioni bancarie e la loro gestione patrimoniale.

Il suo recente saggio sulla funzione di compliance e i nuovi modelli di governance dell’impresa bancaria è diventato un testo di riferimento.

Nel settore assicurativo ha una vasta esperienza non solo come giurista e studioso. Ha pubblicato saggi sul governo e il controllo del prodotto sul mercato assicurativo. E’ stato Presidente delle Assicurazioni di Roma.


Articolo pubblicato su ladiscussione.com/

Sanasi d’Arpe law firm wins for Soc. Coop Medusa a r.l. in compulsory administrative liquidation before the Bari Court of Appeal

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Sanasi d’Arpe law firm has obtained a favorable sentence before the Bari Court of Appeal in the context of the dispute concerning the revocation, pursuant to art. 67, paragraph 2 and paragraph 3, lett. b), Bankruptcy Law., of bank remittances made to the current account held by the Cooperative at the Monopoli branch of Monte dei Paschi di Siena S.p.A. bank.

La Corte, a conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, accogliendo le argomentazioni proposte della difesa della Soc. coop. Medusa a r.l., ha rigettato l’appello e condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali.

Allegato: Sentenza n. 2135_2020