Così ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 – in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. – nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.
Allegato: CORTE COSTITUZIONALE Sen. 128-2021
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