Con l’ordinanza n. 2984 del 2022 del 1 febbraio 2022, la Cassazione si è pronunciata in tema di riduzione del capitale delle S.p.A. o delle S.r.l. al di sotto del minimo legale, richiamando il costante principio di diritto secondo il quale “nell’ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo, e non già all’unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell’anzidetta condizione risolutiva, vengono meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione della quota”.
La Suprema Corte ha così definitivamente respinto la tesi secondo cui le perdite oltre il terzo del capitale e che lo riducono sotto il minimo legale, non provocherebbero l’immediato scioglimento della società.
In tale situazione, gli Amministratori dovrebbero, “senza indugio” provvedere a convocare l’assemblea per deliberare l’azzeramento e la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, allo scopo di impedire lo scioglimento. La Suprema Corte puntualizza infine che “Il mancato rispetto della sollecitudine che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell’assemblea potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all’assemblea stessa di adottare, con effetto ex tunc, (…) le delibere di ripianamento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale”
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