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Esecuzioni Immobiliari: processo esecutivo valido anche se la sentenza è priva di formula esecutiva.

By Sentenze

Con Ordinanza del 15 febbraio 2022, il Tribunale di Verona, conformandosi pienamente al precedente orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sent. 12 febbraio, 2019, n. 3967), ha affermato che la mancanza della formula esecutiva non è di per sé vizio idoneo e sufficiente a travolgere né il titolo esecutivo, né, tanto meno, il processo di espropriazione forzata fondato sul titolo carente di tale requisito.

Molteplici sono le motivazioni, espresse dal Tribunale, alla base della pronuncia in commento.

In particolare, viene correttamente rilevato che la lamentata mancanza della formula esecutiva, nonostante sia indicata dal debitore come “causa di assenza del titolo esecutivo”, costituisce solamente una mera irregolarità formale, come tale suscettibile di essere fatta valere esclusivamente, ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, da notificarsi al creditore procedente entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: pertanto, va da sé che l’opposizione proposta nelle forme del ricorso, dopo il pignoramento, seppure qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva.

In secondo luogo, viene rilevato che, in ogni caso, l’assenza della formula esecutiva, affinché possa costituire una irregolarità rilevante, deve essere idonea a causare un qualche pregiudizio al creditore opponente.

Da ultimo, il Tribunale chiarisce come l’elemento essenziale di un titolo esecutivo per un credito pecuniario derivante da un contratto di mutuo formato nelle forme dell’atto pubblico notarile, sia costituito dall’attestazione nell’atto pubblico dell’erogazione della somma di denaro, atteso che il contratto di mutuo è un contratto reale che si conclude soltanto con la traditio della somma mutuata, sicché la quietanza notarile di consegna del denaro costituisce la prova, munita di pubblica fede, della conclusione del contratto e del sorgere in capo al mutuatario/consegnatario dell’obbligo di restituire quanto ricevuto.

In conclusione, dalla lettura della pronuncia, appare apprezzabile, in primo luogo, lo sforzo del Tribunale di voler distinguere tra previsioni processuali che impongono vuoti e inutili formalismi e requisiti funzionali che riconoscono efficacia sostanziale agli atti. In secondo luogo, di particolare pregio appare anche il tentativo del Tribunale di aver riguardo all’ordinamento giuridico vigente nel momento in cui viene chiamato ad applicare le singole disposizioni, facendo riferimento all’evoluzione legislativa (anche a quella non ancora in vigore) ma, a condizione che le norme non ancora entrate in vigore possano essere ritenute esplicative o di interpretazione autentica di quelle già vigenti.

Leggi il testo completo:

Tribunale di Verona, Ord. del 15 febbraio 2022

Amministrazione Straordinaria: nulle le cessioni in spregio agli artt. 62 e 63 del D.lgs. 270/1999.

By Sentenze

Il Tribunale di Milano, con il recente decreto del 24 marzo 2022 emesso all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, si è pronunciato su una richiesta di ammissione allo stato passivo presentata da parte di una Amministrazione Straordinaria, la quale ha agito per ottenere la riforma del provvedimento mediante il quale il G.D. aveva, in via principale, respinto la richiesta di ammissione allo stato passivo sulla base della nullità del contratto di cessione d’azienda stipulato tra la Curatela del Fallimento e l’Amministrazione Straordinaria per la violazione delle regole imperative sulla vendita.

Tale pronuncia si colloca all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali, le quali sono finalizzate al perseguimento di due interessi fondamentali a carattere imperativo ovvero: 1) l’interesse a che dalla vendita dei beni del debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto più vicino possibile al prezzo di mercato 2) il soddisfacimento della par conditio creditorum.

Per tale ragione il Tribunale di Milano ha quindi rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dall’Amministrazione Straordinaria confermando il provvedimento del Giudice Delegato.

A parere del Collegio, il Giudice Delegato avrebbe correttamente dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, il contratto di cessione d’azienda intervenuto tra le parti, in considerazione della natura imperativa dei principi sottesi agli artt. 62 e 63, D.Lgs. 8 luglio 1999.

In tale contesto, la pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce nel solco giurisprudenziale sorto con la pronuncia della Cassazione del 27 maggio 2009 n. 12247, che ha previsto la nullità di tutti gli atti prodromici alla vendita, laddove vengano violate le norme imperative in tema di vendita, ma, allo stesso tempo, collide con le norme in materia di Amministrazione Straordinaria come, ad esempio, la salvaguardia dei livelli occupazionali (nel caso in specie, lesi dalla declaratoria di nullità del contratto di cessione d’azienda).

Leggi il testo del Decreto:

Decreto Tribuanle di Milano

Gestione di capitali: la Suprema Corte si pronuncia sulla qualificazione giuridica del rapporto tra società fiduciarie nella gestione del capitale conferito

By Sentenze

Le Sezioni Unite, con una recente pronuncia su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento del contratto è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.

Di conseguenza, sotto il profilo patologico, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché nel frattempo divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza.

Leggi la sentenza completa:

Allegato:

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/13143_04_2022_no-index.pdf

PNRR: Fondi Europei, pubblicato l’accordo di partenariato 2021-2027

By Notizie

L’Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di policy – OP) selezionati e l’Obiettivo specifico OS) JTF, come previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all’odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti:

OP1: un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché’ della mobilità urbana sostenibile;

OP3: un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un’Europa più’ sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un’Europa più’ vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici   e   ambientali   della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

 


Leggi la delibera n. 78 approvata dal comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 21 dicembre 2021:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-22&atto.codiceRedazionale=22A02547&elenco30giorni

Crisi d’impresa: un piano attestato di risanamento non è sufficiente a consentire l’automatica esenzione da revocatoria

By Sentenze

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 marzo 2022, n. 9743 si è recentemente pronunciata su un’interessante controversia in tema di risanamento di impresa, stabilendo che il Giudice, per ritenere esenti da revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, deve effettuare una valutazione, parametrata alla condizione professionale del soggetto cha ha contratto con il debitore, sull’attitudine del piano a permettere il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.

Pertanto, al Giudice investito nel decidere sull’azione revocatoria, è demandato non solo il controllo della completezza e correttezza dei dati forniti dai debitori ai creditori, ma è altresì demandato il potere di valutazione nella natura del piano, con giudizio ex ante, nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati

Leggi la sentenza completa:

Allegato:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220325/snciv@s10@a2022@n09743@tO.clean.pdf

“La fame come strumento di guerra ora si rischia una catastrofe globale”

By Interventi

Vincenzo Sanasi D’Arpe, Presidente del Comitato italiano per il World Food Programme  (WFP), con un’intervista rilasciata sul quotidiano “Avvenire”, ha sottolineato le criticità nei Paesi come Yemen, Etiopia e regioni siriane, per il rincaro dei prezzi di grano, energia e trasporti causati dal conflitto in Ucraina.

Leggi l’intervista completa su: https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2022/05/INTERVISTA-AVVENIRE-PROF.-SANASI-DARPE.pdf

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla validità delle clausole c.d. claims made

By Sentenze

La Corte di Cassazione, discostandosi da un precedente orientamento in materia di clausole c.d. claims made, con la sentenza n. 12908/2022 ha affermato che le suddette clausole non vengono affette da nullità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2695 c.c., nel caso in cui la decadenza della scelta del terzo di azionare la domanda risarcitoria, quale evento futuro ed imprevedibile, venga ritenuta, nel giudizio di meritevolezza condotto dal Giudice, coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni.

Nell’ambito delle c.d. clausole claims made, l’operatività della copertura assicurativa dipende da fatto non causato dall’assicurato. La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato ed, in tal senso, si viene a delineare l’appartenenza del fenomeno strutturale del c.d. “claims” al modello di assicurazione della responsabilità civile di cui al primo comma dell’art. 1917 c.c., che, a sua volta, rientra nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.

Leggi la sentenza completa:

Allegato: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220422/snciv@s30@a2022@n12908@tS.clean.pdf

Lo Studio legale Sanasi d’Arpe vince per Poste Italiane S.p.a. al Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro

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Lo Studio legale Sanasi d’Arpe ha ottenuto sentenza favorevole al Tribunale di Roma per Poste Italiane S.p.a. nell’ambito del contenzioso avente ad oggetto patto di prova e licenziamento (D.lgs. 23/2015).

Il Tribunale accogliendo le argomentazioni proposte della difesa di Poste Italiane, ha respinto le richieste del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Allegato: https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2022/04/sentenza-n.-643_2022-del-25.01.2022.pdf

Crisi d’impresa: il recepimento della direttiva Insolvency nel nostro ordinamento

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Lo scorso 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency).

La definitiva approvazione del suddetto decreto legislativo è attesa entro il 16 maggio 2022, dovendo la direttiva Insolvency essere recepita nel termine del 17 luglio 2022.

Il correttivo approvato dal CDM introduce importanti novità al Codice della Crisi, atte ad innovare il sistema di gestione della crisi d’impresa attraverso strumenti idonei alla salvaguardia della continuità aziendale.

In particolare, ai fini dell’utilizzo sempre più comune da parte degli operatori dello strumento del concordato preventivo e del concordato in continuità aziendale, si implementeranno assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all’art. 2086 c.c., la cui adeguatezza, all’interno del tessuto societario, andrà valutata anche in funzione della loro attitudine alla tempestiva rilevazione dei segnali di crisi.

Inoltre, la disciplina della composizione negoziata della crisi di impresa, arricchita degli strumenti di segnalazione ai creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, andrà a sostituire le procedure di allerta e di composizione assistita inizialmente previste dal Codice.

è stato infine necessario collegare all’esdebitazione il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale (di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva).


Leggi il dossier del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati:

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0199.pdf