La Consob, ad esito della pubblica consultazione, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernete l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, volte a snellirne il procedimento e a migliorarne il funzionamento.
Il Regolamento ACF, come espressamente previsto dall’articolo 8 (rubricato “Revisione periodica”) del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 è sottoposto “a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione”, valutandone l’idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all’onerosità complessiva del quadro regolamentare. che inciderà sull’operatività di uno strumento stragiudiziale.
Ciò posto, fermo restando il limite di competenza per valore di cinquecentomila euro, che si è dimostrato adeguato ad assorbire la parte prevalente delle controversie, le modifiche riguarderanno aspetti di particolare interesse quali:
1. l’allineamento della definizione di intermediari, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte dalle più recenti modifiche al Testo Unico Finanziario;
2. l’ampliamento dell’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
3. la fissazione di un termine di anzianità decennale delle vicende da sottoporre all’ACF;
4. l’introduzione di ipotesi di irricevibilità del ricorso quali la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF, ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
5. l’introduzione dell’obbligo per le parti di utilizzare la modulistica presente sul sito web, favorendo in tal modo un processo di standardizzazione documentale, utile a una più celere definizione del procedimento;
6. introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni, quali ad esempio la possibilità di adempimento tardivo dell’intermediario soccombente con la conseguente cancellazione della notizia del suo originario inadempimento;
7. disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria;
8. la possibilità per le parti di richiedere una sospensione del procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.
Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2021 e si applicheranno a tutti i ricorsi avviati successivamente alla predetta data.
Allegato: Gazzetta ufficiale 7 giugno 2021 n.134