Il Tribunale di Milano, con il recente decreto del 24 marzo 2022 emesso all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, si è pronunciato su una richiesta di ammissione allo stato passivo presentata da parte di una Amministrazione Straordinaria, la quale ha agito per ottenere la riforma del provvedimento mediante il quale il G.D. aveva, in via principale, respinto la richiesta di ammissione allo stato passivo sulla base della nullità del contratto di cessione d’azienda stipulato tra la Curatela del Fallimento e l’Amministrazione Straordinaria per la violazione delle regole imperative sulla vendita.
Tale pronuncia si colloca all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali, le quali sono finalizzate al perseguimento di due interessi fondamentali a carattere imperativo ovvero: 1) l’interesse a che dalla vendita dei beni del debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto più vicino possibile al prezzo di mercato 2) il soddisfacimento della par conditio creditorum.
Per tale ragione il Tribunale di Milano ha quindi rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dall’Amministrazione Straordinaria confermando il provvedimento del Giudice Delegato.
A parere del Collegio, il Giudice Delegato avrebbe correttamente dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, il contratto di cessione d’azienda intervenuto tra le parti, in considerazione della natura imperativa dei principi sottesi agli artt. 62 e 63, D.Lgs. 8 luglio 1999.
In tale contesto, la pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce nel solco giurisprudenziale sorto con la pronuncia della Cassazione del 27 maggio 2009 n. 12247, che ha previsto la nullità di tutti gli atti prodromici alla vendita, laddove vengano violate le norme imperative in tema di vendita, ma, allo stesso tempo, collide con le norme in materia di Amministrazione Straordinaria come, ad esempio, la salvaguardia dei livelli occupazionali (nel caso in specie, lesi dalla declaratoria di nullità del contratto di cessione d’azienda).
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