Nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548, comma primo, c.p.c., quando abbia, per colpa o con dolo, negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità.
A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 14 ottobre 2021, n. 28047.
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